Aggiornamento su Laurea Abilitante (legge n.163/2021)


Consapevoli della rilevanza del tema, SFU Milano è costantemente al lavoro per trovare una soluzione. Ogni aggiornamento relativo alle lauree abilitanti sarà tempestivamente pubblicato qui.


Aggiornamento del 17/10/2023

Questions & Answers
  1. Cosa dice la normativa attuale?In base alle disposizioni della recente legge italiana “Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo” (n.163/ 2021), gli studenti che si iscrivono al corso di laurea magistrale in Psicologia, a partire dall’anno accademico 2023-2024, durante i due anni del corso di laurea svolgeranno un tirocinio professionalizzante di 750 ore e affronteranno, prima della laurea, una prova pratico-valutativa finale. Conseguendo la laurea, otterranno dunque contestualmente anche l’abilitazione alla professione.
  2. Il conseguimento dell’abilitazione alla professione contestuale alla laurea vale anche per la SFU?Al momento, il conseguimento contestuale dell’abilitazione alla professione vale solo per le università italiane. Queste condizioni di accesso all’abilitazione – ovvero la possibilità di svolgere il tirocinio e affrontare la prova prativa finale prima della laurea – non sono previste per gli studenti iscritti a una università straniera. Questo vale anche nei casi in cui, come nel caso della SFU Milano, il titolo sia riconosciuto in Italia e il piano di studi del corso di laurea magistrale sia già stato adeguato e preveda un tirocinio interno.
    L’attuale normativa, a carattere transitorio, prevede che: “Possono accedere alla prova orale abilitante coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica – classe 58/S in base l’ordinamento previgente o il titolo di laurea magistrale in Psicologia – classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, e che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001”. Allo stato attuale delle cose, dunque, gli studenti che hanno conseguito un titolo magistrale presso la SFU potranno accedere alla prova orale abilitante dopo aver svolto un tirocinio pratico post-lauream di 750 ore.
  3. Quali azioni ha intrapreso il Dipartimento di Psicologia della SFU Milano?Il Dipartimento di Psicologia della Sigmund Freud University di Milano, insieme alla Direzione di Sede, si è immediatamente attivato per far sì che i suoi studenti possano godere di tutti i benefici riconosciuti ai laureati nelle università italiane. Ha aperto un dibattito con i rappresentanti delle Università interessate, con l’Ordine degli Psicologi e con la Commissione Italia/Austria, che governa i criteri di riconoscimento reciproco delle lauree tra i due paesi (le cosiddette “Tabelle dello Scambio di Note”). Ha inoltre aperto canali di comunicazione sia con il Ministero dell’Università e la Ricerca, che con il Ministero della Salute, titolare dell’abilitazione alla professione di psicologo.
  4. In quale arco temporale devono essere svolte le 750 ore di tirocinio post-lauream?Nelle linee guida per il tirocinio in regime transitorio, l’OPL consiglia che “il range dell’impegno settimanale del tirocinio sia di 15-30 ore e che complessivamente venga svolto in un arco temporale di 6-12 mesi”. Tuttavia, un consiglio in sé non ha valore vincolante.
  5. Ci si può iscrivere alla scuola di specializzazione prima di aver completato le 750 ore di tirocinio post-lauream?Su questo punto consigliamo di verificare con le singole scuole di specializzazione. Tuttavia sul sito dell’OPL si legge: “È consentita l’iscrizione sotto condizione alla Scuola di Specializzazione in assenza di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, purché la stessa venga conseguita entro il primo anno di frequenza della Scuola, pena la decadenza dalla condizione di iscritto alla stessa”.

Aggiornamento del 21/07/2023

Il Dipartimento di Psicologia della SFU di Milano, al fine di evitare ogni fraintendimento, desidera fornire a tutti gli studenti le informazioni attualmente disponibili sulla laurea abilitante.

Si ricorda che il titolo austriaco rilasciato dalla Sigmund Freud University è riconosciuto per legge (L. 322/2000) in Italia come corrispondente alla Laurea magistrale in Psicologia classe LM-51 dell’ordinamento italiano.

Le disposizioni della recente legge italiana “Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo” (n.163/ 2021), attribuiscono valore abilitante alla laurea LM-51, introducendo un tirocinio professionalizzante e una prova pratica valutativa interni al percorso di studi, a differenza della situazione attuale, che prevede un tirocinio post lauream e, a seguire, l’Esame di Stato.
Gli studenti che si iscrivono al corso di laurea magistrale in Psicologia quindi, a partire dall’anno accademico 2023-2024, durante i due anni del corso di laurea svolgeranno un tirocinio professionalizzante di 750 ore e affronteranno, prima della laurea, una prova pratica finale. Conseguendo la laurea otterranno contestualmente anche l’abilitazione alla professione.

Ciò purtroppo, al momento, vale solo per le università italiane. Questo miglioramento delle condizioni di accesso all’abilitazione non è previsto dalla nuova legge per gli studenti che si iscriveranno a una università straniera e, ottenuto il riconoscimento della laurea in Italia, vorranno esercitare la professione di psicologo. Questo anche nei casi in cui, come per la SFU Milano, un tirocinio di 750 ore è già previsto dal piano di studi.

Questa differenza di trattamento colpisce tutte le università straniere, ma è particolarmente grave, e non accettabile, per gli studenti di quelle università straniere la cui laurea è riconosciuta per legge in Italia. In particolare, sono in queste condizioni, insieme a SFU, gli studenti dell’Alto Adige, che studiano in Austria per poi esercitare in Italia.

È in corso un dibattito tra i rappresentanti delle Università interessate e gli enti decisori, in particolare il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e la Commissione Italia/Austria, che governa i criteri di riconoscimento reciproco delle lauree tra i due paesi (le cosiddette “Tabelle dello Scambio di Note”). Tuttavia sul tema dell’abilitazione il decisore è il Ministero della Salute (Psicologia e Psicoterapia sono professioni sanitarie). Ciò allarga il dibattito e complica il processo di estensione delle regole di riconoscimento delle lauree straniere in Italia ad includere, insieme al valore accademico, anche quello professionale, di competenza, appunto, del Ministero della Salute.

La Direzione del Dipartimento di Psicologia della SFU di Milano, insieme alla Direzione di Sede, è in contatto con i rappresentanti delle altre università interessate e con la Commissione Italia/Austria per partecipare al dibattito e sollecitare una soluzione a breve.  

La SFU Milano assicura il massimo impegno per far sì che i suoi studenti possano godere di tutti i benefici riconosciuti alle università italiane e assicura una completa e tempestiva comunicazione di ogni novità al riguardo.