Cambiamenti in materia di esame di stato e tirocini post-lauream

Il giorno 8 novembre 2021 è stata pubblicata la legge sulle “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” che prevede diversi cambiamenti all’interno del percorso di studi in psicologia. Numerosi sono gli aggiornamenti che riguardano anche il tema della laurea abilitante, a cui verrà dedicato uno spazio apposito.

Qui parleremo dei cambiamenti che sono stati apportati in materia di tirocini post-lauream ed esame di Stato per gli attuali laureati, tirocinanti e iscritti ai corsi di laurea magistrale. Per comprendere, quindi, quali modifiche sono state fatte, è utile prendere in considerazione i due decreti attuativi che ne definiscono procedure e linee guida.

Esame di stato per coloro che hanno concluso il tirocinio post-lauream

Il decreto attuativo n.554 del 06/06/2022 è dedicato a coloro che hanno terminato il secondo semestre di tirocinio post-lauream a settembre/ottobre 2022, completando quindi 1000 ore di tirocinio, e riguarda la prova di abilitazione alla professione di psicologo. I laureati in questione devono superare una prova orale concernente le attività svolte durante il medesimo tirocinio e gli aspetti di deontologia professionale.

La prova è finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulle attività svolte durante il tirocinio e di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici ed evidenze e conforme ai principi etici e regole di condotta della professione.

La valutazione, che ha ad oggetto le competenze sopracitate, prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

Le sessioni dell’esame di Stato così formulate sono in vigore dal 2022 al 2026 compreso. Decorsi questi 5 anni dall’entrata in vigore della legge sulle “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti (tirocinio post-lauream da 1000 ore) può chiedere ad un ateneo di sostenere l’esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto al punto 2.

Il tirocinio ha validità temporale di 5 anni (ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137). Decorso tale termine, il laureato si abilita svolgendo il tirocinio pratico-valutativo (da 750 ore) e superando la prova pratica valutativa disciplinati dal decreto al punto 2.

Cambiamenti per coloro che stanno svolgendo il tirocinio post-lauream

Il decreto attuativo n.567 del 20/06/2022 è dedicato a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in Psicologia (e che non hanno ancora svolto o concluso il tirocinio post-lauream) o che conseguiranno la laurea (quindi attualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale in Psicologia) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Tali studenti o laureati, per abilitarsi alla professione di psicologo, devono svolgere un tirocinio pratico-valutativo (TPV), che non si chiama più tirocinio post-lauream professionalizzante, e superare una pratica valutativa (PPV).

Tirocinio pratico-valutativo

Il tirocinio pratico-valutativo si sostanzia in attività formative professionalizzanti svolte presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università, per una durata complessiva pari a 750 ore, che corrispondono a 30 crediti formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 25 ore (20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento).

Il tirocinio può essere svolto presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale o presso enti esterni convenzionati con le università; i dipartimenti universitari non sono più sedi di tirocinio. Le normative non hanno fornito indicazioni in merito al numero minimo e massimo di strutture presso le quali svolgere il TPV. Inoltre, sono state eliminate le quattro aree della psicologia, le due semestralità e le finestre temporali. Ad oggi, infatti, non sono state stabilite date fisse di inizio/fine tirocinio.

Le 750 ore totali dovranno, quindi, essere svolte nel tempo compatibile con la tipologia della struttura, i suoi orari, la disponibilità dei tutor, nonché con l’organizzazione dei corsi di studio. La Commissione paritetica OPL fornirà delle linee di indirizzo in merito.

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze  dello studente relative al “saper fare e al saper essere psicologo”. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio di idoneità. In merito al libretto di tirocinio e alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante, la Commissione Paritetica OPL sta predisponendo un format esemplificativo.

Prova pratica valutativa

La prova pratica valutativa è unica, orale ed è organizzata dalle università. La prova verte sull’attività svolta durante il TPV, sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali e su aspetti di deontologia professionale. La valutazione, che ha ad oggetto le competenze sopracitate, prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

 

Leggi la legge sulle “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”

Leggi il decreto attuativo n.554 del 06/06/2022

Leggi il decreto attuativo n.567 del 20/06/2022