Psicologo e psicoterapeuta sono due figure professionali impegnate nella cura del disagio psichico. La differenza tra i due profili non è sempre chiara a coloro che della competenza professionale di queste due figure possono decidere di avvalersi: in realtà il diverso percorso di formazione e la distinzione sugli sbocchi professionali possono contribuire a una maggiore chiarezza.
La diversa formazione dello psicologo e del dottore in tecniche psicologiche
Si definisce Psicologo il laureato in Psicologia (Laurea triennale + Laurea magistrale) che abbia sostenuto un tirocinio di almeno un anno, che abbia superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione e che infine risulti iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi sezione A ai sensi dell’art.52 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. Colui che fosse in possesso anche di tutti i requisiti di cui sopra ma non risultasse iscritto all’Albo professionale, non può utilizzare il titolo di “Psicologo” ma solo quello di “Dottore in Psicologia”.
Si definisce invece Dottore in tecniche psicologiche il laureato in psicologia (Laurea triennale) che abbia sostenuto un tirocinio pratico di sei mesi, che abbia superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione e che infine risulti iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi sezione B ai sensi dell’art.53 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.
La formazione dello psicoterapeuta
La formazione dello Psicoterapeuta comporta un iter formativo più lungo, perché prevede una specializzazione: innanzitutto per diventare Psicoterapeuta è necessario essere Psicologo, iscritto pertanto al proprio Albo, o Medico chirurgo, iscritto in tal caso all’Albo dei Medici. In secondo luogo è necessario avere frequentato una Scuola di specializzazione in psicoterapia della durata di almeno 4 anni.
Psicologo e psicoterapeuta: un erroneo rischio di confusione
A fronte di un diverso percorso formativo, diversi sono, almeno in parte, anche gli sbocchi professionali dello Psicologo e dello Psicoterapeuta. La distinzione preliminare, sotto questo profilo, consiste nell’attività di psicoterapia, che è appannaggio esclusivo dello psicoterapeuta (ne consegue che uno psicologo che facesse psicoterapia sarebbe penalmente perseguibile per esercizio abusivo della professione). Per psicoterapia si intende, in estrema sintesi, l’intervento, attraverso una serie di incontri distribuiti lungo un arco di tempo di lunghezza variabile, sui disturbi psicologici del paziente: per questa via lo psicoterapeuta ne promuove un cambiamento tale da alleviarne in modo stabile alcune forme di sofferenza emotiva.
Al di fuori di questa distinzione, tuttavia, i confini sono più labili. Lo Psicologo è abilitato per legge a utilizzare tutti gli strumenti diagnostici (dai test di personalità ai questionari) per intervenire, tramite il colloquio, sul disagio psicologico dei propri clienti, la qual cosa sembra in prima battuta assai simile alla psicoterapia. In realtà, in questo ambito le possibilità di intervento dello psicologo sono circoscritte, perché limitate ai c.d. colloqui valutativi: nel caso in cui si rendesse necessaria una psicoterapia, questa va successivamente demandata al professionista abilitato.
Infine, mentre lo psicologo, nell’esercizio della sua professione, non è in nessun caso abilitato alla prescrizione di farmaci, lo psicoterapeuta può esserlo nel caso in cui sia Medico chirurgo iscritto all’Albo dei Medici.
Silvia Cariati
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